20 Lug Il fenomeno dell’abbandono dei neonati nel passato ed oggi:”LA CULLA PER LA VITA”
di Laura Leoncini


La Culla per la Vita
Ne periodo attuale , purtroppo piuttosto spesso le testate giornalistiche ed il web danno notizie del rinvenimento di neonati abbandonati (nei casi più fortunati ma purtroppo non frequenti ancora vivi), nei luoghi più vari , ma spesso nei cassonetti dei rifiuti o in prossimità degli stessi. Il motivo è facilmente intuibile: una donna che si avvicina ad un cassonetto portando un sacchetto anche sporco non suscita attenzione, e nella maggior parte dei casi passa inosservata. L’antica necessità di abbandonare i neonati (che sembra paradossale in un periodo di forte denatalità, in cui vi sono numerosissimi aspiranti genitori che si candidano per adottare, soprattutto, bambini molto piccoli ) si fa dunque tristemente di nuovo presente. Le cause possono essere ricercate in molteplici aspetti: problematiche economiche per il mantenimento dei bambini legate all’ impoverimento della popolazione; appartenenza a gruppi etnici o sociali nei quali la maternità di una donna non sposata o comunque senza un compagno è fortemente stigmatizzata; impreparazione della donna ad un evento così impattante sulla propria vita, e altre cause che possono sfuggire alla “normale” comprensione.
A questa necessità si è tentato di rispondere con un dispositivo tecnologico che richiama molto da vicino, concettualmente, la vecchia “ruota”, ma che utilizza metodologie moderne per garantire la sicurezza sanitaria del neonato. Ancora oggi in alcuni paesi è illegale per le madri partorire in un ospedale conservando l’anonimato, e in questi contesti la “ruota” , ora “Culla per la Vita”, è l’unica possibilità per poter lasciare in modo sicuro e segreto un bambino affidandolo alle cure ospedaliere. Solitamente il neonato viene deposto, tramite una finestra basculante, in una culla collocata in una stanza esterna o in una struttura apposita collocata in una zona poco visibile esterna di un ospedale; la Culla per la Vita è tenuta a temperatura costante e confortevole per un neonato. La culla è munita di sistema di sensore volumetrico che a contatto con il bimbo avverte della sua presenza mediante l’ attivazione di un allarme il personale sempre presente in un locale attiguo o comunque in un locale sempre presidiato dell’ Ospedale o della struttura in cui la “Culla” è collocata; il suddetto Personale assiste il neonato trasferendolo in una culla termica (incubatrice) e portandolo poi nel reparto ospedaliero di Nido / neonatologia/ pediatria dove un Pediatra (spesso un neonatologo) provvede alle prime cure.
In alcuni Paesi (Es. India , Pakistan), lo scopo di questi dispositivi è soprattutto quello di fornire un’opzione per evitare il frequente fenomeno dell’infanticidio femminile, causato da fattori socio-economici, tra cui spicca l’alto costo della dote che i genitori hanno l’obbligo di sostenere per il matrimonio di una figlia.
Dal 1952 si è osservata una progressiva reintroduzione delle “ruote” , e dal 2000 si è vista un’ampia diffusione in diversi paesi, come la Germania dove ci sono circa 100 sportelli, e in Pakistan, dove ce ne sono oltre 300.
In Italia la Legge prevede (ma non tutti purtroppo lo sanno ) il diritto alle donne di partorire in anonimato, di fruire in ogni caso dell’ assistenza ospedaliera (DPR396/2000) senza alcun vincolo di residenza o nazionalità o di minore età ( nel caso, interviene un magistrato che ne assume temporaneamente la tutela) e di non essere in alcun modo perseguite se decidono di non riconoscere il figlio. Dopo il parto, la madre ha 10 giorni di tempo per decidere se riconoscere il bambino o no ( dopo questo periodo, il neonato può essere dichiarato adottabile; la cartella clinica della madre viene resa segreta e nessuno, se non lei stessa , può accedervi).
Il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, stabilisce che il medico o l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto devono fare la dichiarazione di nascita all’ufficiale dello stato civile o al Direttore Sanitario o al Direttore Medico dell’Ospedale “rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”. I Tribunali italiani non possono cercare di identificare il padre naturale. La madre ha diritto all’informazione: infatti ogni donna può ottenere assistenza sanitaria e psicologica prima del parto, durante il parto e dopo il parto, assieme ad ogni genere di informazione che possa farle conoscere e valutare soluzioni attuabili, sia nel senso del riconoscimento (possibili sistemi di sostegno alla maternità ed alla genitorialità, aiuti di tipologia socio-assistenziale e sanitaria) che del non riconoscimento (diritto a partorire nel più assoluto anonimato e di non riconoscere il nascituro); ha inoltre diritto ad essere informata, in caso di incertezza sulla scelta da operare, sulla possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di riflessione dopo il parto (della durata non superiore a due mesi), richiedendo al Tribunale per i minorenni la sospensione della procedura di adottabilità (chi fosse interessato, può vedere al riguardo l’art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 184/1983).Considerato il diritto del neonato di avere una famiglia, i Magistrati competenti , una volta che siano trascorsi i 10 giorni ( o i 2 mesi, se la madre ne ha fatto richiesta) previsti per consentire alla madre di riflettere sulla sua decisione (nel frattempo il neonato è assistito ed accudito nell’ Ospedale scelto dalla Madre per il parto, o su disposizione del Magistrato in altra Struttura ritenuta idonea), possono dichiararne lo stato di abbandono e mettere in atto le procedure per la sua adottabilità. In Italia non è riconosciuto il diritto dell’adottato adulto di poter avere accesso alle proprie origini familiari e genetiche, per cui la riservatezza sull’identità della madre è garantita. Questo diritto è invece consentito alcuni Paesi dell’Europa continentale (Germania, Svizzera, Olanda e Spagna)
In Italia per chi decide di non riconosce il proprio nato, vige la segretezza del parto che deve essere garantita da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti. In questo caso, nell’atto di nascita del bambino, che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto, sarà scritto “figlio di donna che non consente di essere nominata”. Sia nel contesto dei servizi sociali che degli ospedali, tutto il personale ha l’obbligo di osservare la massima riservatezza rispetto alla madre che “non consente di essere nominata” e ha l’ obbligo di mantenere il segreto all’esterno su tutto ciò che la riguarda. Il nome della madre e le notizie su di lei sono tutelate per legge dal “segreto del parto”.
Malgrado le garanzie offerte dalla legge, si osservano tuttora numerosi casi di abbandono neonatale, causati spesso dallo stato di clandestinità di genitori stranieri che possono avere il timore di essere scoperti e rimpatriati, oppure dalle condizioni socio- economiche che non consentono loro di allevare i figli, o da altri aspetti sociali o culturali che possono interessare la madre o il suo contesto di vita. Dal diffondersi degli abbandoni è nata la necessità di ripristinare la “ruota degli esposti”, in una forma più avanzata dal punto di vista tecnologico e sanitario. Tali strutture, denominate “Culle per la Vita”, sono predisposte all’accoglienza dei neonati e sono dislocate sul territorio italiano;, le moderne “Culle per la Vita” (in Italia attualmente sono complessivamente circa 60 ) consentono di fornire assistenza e soccorso ai neonati abbandonati, garantendo contemporaneamente la riservatezza, la privacy e l’anonimato a chi vi deposita il bimbo. In Campania vi sono al momento soltanto 2 “Culle per la Vita”, a Napoli – Fondazione Fr.sca Rava, Ninna ho, Kpmg (Policlinico Federico II – II° ingresso, Via Tommaso De Amicis 15), ed a Salerno – Inner Wheel Salerno est (presso Ospedale Ruggi,Via San Leonardo 1).I costi per la loro costruzione ed implementazione, come nel resto d’Italia, sono per lo più sostenuti da Associazioni di Beneficenza.
Nella Provincia di Caserta, il 26 giugno 2026 è stato firmato un protocollo d’intesa tra AORN di Caserta, ASL Caserta, Diocesi di Caserta e Rotary Club Caserta Reggia, che prevede la realizzazione ed attivazione di una terza “Culla per la Vita” Campana altamente tecnologica , e che prevede la sua gestione, presso l’ AORN di Caserta (Ospedale di Caserta).
La Culla per la Vita è una struttura progettata e creata per consentire alle madri in difficoltà di lasciare, in una condizione di protezione totale, i neonati nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della assoluta riservatezza di un Ospedale ( è indispensabile che il luogo dove è posizionata la culla abbia un presidio di controllo 24 ore su 24, come avviene appunto negli Ospedali) ed è munito di una serie di dispositivi: il riscaldamento, la chiusura in sicurezza , la rete con il servizio di soccorso medico tramite un apposito sistema di allarme , che permettono ai genitori/alla madre un uso facile e immediato ed un rapido e anonimo allontanamento, e al personale medico di intervenire in pochissimo tempo per la salvaguardia del neonato.
Nel caso di non riconoscimento del neonato o di abbandono senza ripensamento nella “Culla per la Vita”, l’Ospedale deve darne immediata comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile. Al neonato verrà attribuito un nome e un cognome, e simultaneamente il caso sarà segnalato al Tribunale per i Minorenni. Questo dichiara immediatamente lo stato di adottabilità , fatto salvo che i genitori non chiedano altro tempo per riconoscere il figlio (massimo 2 mesi, come già descritto ) e provvedano comunque a fornirgli assistenza. la dichiarazione dello stato di adottabilità, il Tribunale per i Minorenni individua, tra le coppie che hanno presentato la disponibilità all’adozione nazionale (molto numerose soprattutto quelle che, compatibilmente con la loro età ed altri requisiti, desiderano appunto adottare un neonato o un bambino di pochi mesi) , quella che risulta avere le caratteristiche migliori per garantire la migliore educazione ed il miglior mantenimento per il bambino (il cui interesse prevale su tutto) , anche in relazione alle sue particolari caratteristiche.
Dopo aver individuata la coppia il Tribunale dispone l’affidamento preadottivo del minore alla famiglia per un anno. In questo periodo il piccolo e la famiglia vengono seguiti dai servizi socio-assistenziali, i quali relazionano al Tribunale sullo svolgimento dell’affidamento preadottivo ed assicurano il sostegno necessario. Se durante tale periodo sorgono difficoltà il Tribunale può prorogare l’affidamento preadottivo oppure può revocarlo in casi particolarmente gravi, nell’ottica prioritaria di proteggere il bambino.
Se invece l’affidamento preadottivo ha esito positivo, il Tribunale decreta l’adozione e il bimbo diviene figlio legittimo della famiglia adottiva assumendone il cognome.
Il sistema adottato in Italia offre dunque ampie garanzie alle Madri che si trovano nella dolorosa necessità di lasciare il proprio bambino , e fornisce un contesto sicuro e protetto sia per esse che per i neonati; purtroppo , questo non è noto a tutti, e questa “zona grigia” di scarsa conoscenza spesso genera eventi tragici.
*Direttrice Sanitaria Ospedale di Marcianise